IL TRIBUNALE

    Ha   pronunciato   la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
esecuzione a carico di Pierpaolo Prandato.
                    Svolgimento del procedimento
    Con richiesta depositata in data 6 dicembre 1999 l'avv. Giancarlo
Tunno, nella sua qualita' di difensore di Pierpaolo Prandato chiedeva
la  revoca  della sentenza penale di condanna del pretore di Rovereto
n. 83/1993  del  15  aprile  1993,  con  la  quale  al Pranato veniva
applicata  su richesta (artt. 444 e seguenti codice procedura penale)
la  pena  di  mesi  quattro  di reclusione per il reato p. e p. dagli
artt.  341 codice penale, sulla base dell'intervenuta "cancellazione"
dell'art.  341  codice penale, disposta dall'art. 18, legge 25 giugno
1999,  n. 205.  Con  ordinanza  pronunciata all'esito dell'udienza in
camera  di  consiglio  del  20 gennaio 2000, questo giudice sollevava
questioni  di  legittimita' costituzionale dell'art. 341 c.p. e degli
artt.  2,  comma  3,  c.p.  e  673 c.p.p. La Corte costituzionale con
ordinanza 22 marzo-10 aprile 2001 (nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile
2001)   dichiarava  la  manifesta  inammissibilita'  di  entrambe  le
questioni,  essendo stati i quesiti posti, "in un legame irrisolto di
alternativita',  senza  un  collegamento di subordinazione logica che
consentirebbe  la  delibazione della questione subordianta in caso di
rigetto   o  di  dichiarazione  di  inammissibilita'  di  quella  che
precede".  Alla  successiva udienza del 29 maggio 2001 questo giudice
sollevava   nuovamente   le   medesime   questioni   di  legittimita'
costituzionale, dando lettura alle parti della presente ordinanza.

                       Motivi della decisione

    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg.   ord.
n. 668/2001).
01C0889