IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di esecuzione a carico di Pierpaolo Prandato. Svolgimento del procedimento Con richiesta depositata in data 6 dicembre 1999 l'avv. Giancarlo Tunno, nella sua qualita' di difensore di Pierpaolo Prandato chiedeva la revoca della sentenza penale di condanna del pretore di Rovereto n. 83/1993 del 15 aprile 1993, con la quale al Pranato veniva applicata su richesta (artt. 444 e seguenti codice procedura penale) la pena di mesi quattro di reclusione per il reato p. e p. dagli artt. 341 codice penale, sulla base dell'intervenuta "cancellazione" dell'art. 341 codice penale, disposta dall'art. 18, legge 25 giugno 1999, n. 205. Con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2000, questo giudice sollevava questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 341 c.p. e degli artt. 2, comma 3, c.p. e 673 c.p.p. La Corte costituzionale con ordinanza 22 marzo-10 aprile 2001 (nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2001) dichiarava la manifesta inammissibilita' di entrambe le questioni, essendo stati i quesiti posti, "in un legame irrisolto di alternativita', senza un collegamento di subordinazione logica che consentirebbe la delibazione della questione subordianta in caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilita' di quella che precede". Alla successiva udienza del 29 maggio 2001 questo giudice sollevava nuovamente le medesime questioni di legittimita' costituzionale, dando lettura alle parti della presente ordinanza. Motivi della decisione Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 668/2001). 01C0889